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Ordinanza — n. 29722/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and improper sentencing criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Oreste Esposito inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The court rejected the first ground as a mere factual complaint regarding the nature of burned waste, noting the lower court correctly identified the materials' origin from the defendant's agricultural business. The second ground was dismissed because it concerned the punitive treatment rather than the substantive application of the law, which was not manifestly illogical. Consequently, the appeal failed, and the defendant was condemned to pay procedural costs and a monetary sanction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals based on mere factual complaints or improper criticism of sentencing treatment are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints sentencing treatment proceedings of legality procedural costs monetary sanction agricultural waste incenerimento dei rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ORESTE nato a CASERTA il 11/12/1990 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Esposito Oreste, che deduce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura illecita dei rifiuti incendiati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze di fatto, avendo il giudice di merito, in maniera non manifestamente illogica, evidenziato la provenienza dei rifiuti (materiale plastico e tubi di irrogazione) dall'attività di impresa agricola dell'imputato, rifiuti poi depositati in maniera incontrollata e di cui il ricorrente - appiccando il fuoco - ha cercato di disfarsi; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo la Corte di merito riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza in relazione al disvalore dell'aggravante contestata, tale da non consentire un più mite trattamento punitivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 m