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Ordinanza — n. 29721/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and improper remedy selection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability and the denial of sentencing mitigations, but the Court ruled that these were mere factual complaints unsuitable for a court of law. Furthermore, the Court noted the appellant incorrectly invoked the appeal remedy instead of the proper non-mention benefit, which requires a merit-based evaluation beyond the scope of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine mere factual complaints or discretionary merit evaluations, and the appeal remedy is inappropriate for challenging non-mention benefits.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints non-mention benefit improper remedy sentencing mitigation court of law procedural costs lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso (rectius, appello, trasmesso a questa Corte dalla Corte territoriale in quanto relativo a sentenza inappellabile), con il quale censura, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNZIATA ANNA nato a NAPOLI il 14/08/1976 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 2864_23 Rilevato che NUNZIATA ANNA - imputata di una serie di reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Igs. 81/2008) - con un primo motivo di ricorso (rectius, appello, trasmesso a questa Corte dalla Corte territoriale in quanto relativo a sentenza inappellabile), deduce l'omessa ed erronea valutazione in ordine alle risultanze istruttorie e la contradditoria, manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per i reati a lei addebitati;

Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice ha infatti indicato nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputata, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dal giudice di merito a sostegno di quanto sopra, dovendosi la Corte di Cassazione limitare a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argonnentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici;

Considerato che il secondo motivo di ricorso (rectius, appello, trasmesso a questa Corte dalla Corte territoriale in quanto relativo a sentenza inappellabile), con il quale censura, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è parimenti non consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di Appello evidenziato l'assenza di elementi positivi valorizzabili al fine del riconoscimento delle invocate attenuanti, nonché il contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, volte unicamente a negare i fatti provati (cfr. pag. 6); che, infine, quanto alla richiesta di riconoscimento del beneficio della non menzione, si tratta di censura articolata puramente in fatto che presuppone una valutazione discrezionale di merito, in quanto tale non valutabile da parte di questo giudice di legittimità, risentendo all'evidenza negativamente la doglianza dell'erroneo rimedio innpugnatorio attivato (appello);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi liere e