Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing after new lawyer signature law took effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after the mandatory lawyer signature requirement became effective. The defendant argued for personal filing rights, but the court noted the new law, effective August 3, 2017, required signatures only from registered lawyers. Consequently, the court imposed a fine of 3,000 euros and procedural costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the defendant after the mandatory lawyer signature requirement became effective are inadmissible, resulting in a fine and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO CIRO nato a VICO EQUENSE il 10/07/1943 avverso la sentenza del 09/01/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA(dato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Ferraro Ciro è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 20