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Ordinanza — n. 29714/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding sentencing mitigation under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was generic and lacked specific arguments regarding the denial of sentencing mitigation. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly identified the gravity of her conduct in facilitating animal ownership transfer without owner consent as the primary obstacle. The court ruled that the first instance judgment was not manifestly illogical and thus the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal challenging a sentencing decision on grounds of lack of motivation is inadmissible if it is generic and does not specify the exact legal errors, as the court must assess the concrete gravity of the conduct rather than abstract mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation sentencing mitigation generic arguments jurisdictional proceeding penal code court of cassation esenzione dall'autorizzazione d'intesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
5 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
5 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZOLI DACIA GIORGIA MICOL nato a MILANO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 03/12/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Manzoli Dacia Giorgia Micol, che censura il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché generico e privo di specificità oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione, avendo il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, negato i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. non solo perché, nella vicenda in esame, non sono stati evidenziati elementi valorizzabili a tale scopo, ma individuando, quale elemento ostativo, la concreta gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, la quale ha anche predisposto la documentazione necessaria per il perfezionamento del passaggio di proprietà di taluni animali da lei ospitati presso "La Casa Selvatica" senza il consenso dei proprietari (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 m