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Ordinanza — n. 29713/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for tax fraud as arguments violate procedural rules and cite irrelevant prior settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Fazioli Tanta inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Fazioli, representing a luxury goods company, argued that a prior settlement agreement should have prevented the application of the crime of tax fraud for multiple tax periods and that the sentence calculation was erroneous. The court rejected these claims because they did not align with the specific grounds required by law and contradicted provisions regarding prior settlements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; arguments based on prior settlement agreements or general sentencing errors fail if they do not match the specific causes of inadmissibility prescribed by law.

Parole chiave

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tax fraud appeal procedural inadmissibility prior settlement agreement legal representation Corte di Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
pen., nonché, relativamente al primo motivo, in palese contrasto con il disposto dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000;
Art. 81 cod. pen.
pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod.
Art. 444 c.p.p.
contestato per i periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 - espongono censure diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p
contestato per i periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 - espongono censure diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 81 cod. pen
pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIOLI TANTA nato a VITERBO il 08/09/1973 avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 2564_23 Ritenuto che i due motivi di ricorso di Fazioli Tania - imputata, nella qualità di legale rappresentante della società "BRACCI LUXURY s.r.l.", del reato di cui all'art. 5 d.lgs. contestato per i periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 - espongono censure diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., siccome si tratterebbe di un unico reato, nonostante la pluralità dei periodi di imposta e delle dichiarazioni omesse, nonché l'erroneità della determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto l'aumento di pena avrebbe dovuto essere calcolato unitariamente e non per singoli fatti, e, quindi, formulano doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché, relativamente al primo motivo, in palese contrasto con il disposto dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presiden