Cassation court dismisses appeal on illegality grounds for excessive sentencing due to lack of fault in procedural exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by applying excessive sanctions under Article 131-bis of the Penal Code, claiming a lack of fault in the decision to exclude the claim. The court rejected this, noting that the exclusion was based on the intensity of the intentional conduct rather than a procedural error, thus upholding the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation holds that appeals based on the excessiveness of sanctions or alleged lack of fault in the determination of inadmissibility are inadmissible in the jurisdiction of legality when the lower court has sufficiently motivated the decision based on the intensity of the intentional conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICA MARIUS nato il 03/05/1993 avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto/motivi di ricorso proposto nell'interesse di Lica Marius - che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione e da una puntuale disamina delle doglianze difensive, avendo la Corte d'appello valorizzato, per escludere i presupposti ex art. 131-bis cod. pen. e per confermare la misure della pena, la particolare intensità del dolo, desunta dal fatto che l'imputato, nonostante fosse già stato fermato e sanzionato amministrativamente, avesse continuato per l'intera giornata a porre in essere l'attività illecita di trasporto non autorizzato di rifiuti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio