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Ordinanza — n. 29710/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing at the wrong court office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals by the D'ITRI brothers inadmissible because they were filed late and at the wrong judicial office. The applicants argued procedural violations regarding the application of real measures, but the court focused on the filing timeline. Since the appeal was submitted to the Peace Court rather than the Tribunal of Latina, it was deemed untimely under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 582, comma 2, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a review tribunal decision must be filed exclusively at the clerk's office of the issuing tribunal or the issuing judge; failure to file at the competent office renders the appeal inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility tardiness of filing wrong judicial office review tribunal decision procedural nullity azione di convalida del sequestro sequestro di beni immobili distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
art. 479 cod. pen
380/2001 e del delitto di cui all'art. 479 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 1626 del 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ITRI GIUSEPPE nato a FROSINONE il 24/11/1963 D'ITRI ITALO nato a FROSINONE il 31/12/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di LATINA O ll OVVIOU alle IJOI Li, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; , • R.G. 2485_23 Rilevato che D'ITRI GIUSEPPE e D'ITRI ITALO - indagati per la contravvenzione di cui all'art. 44 lett.

b) D.P.R. 380/2001 e del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - hanno proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame deducendo: con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, sotto il profilo dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e il vizio di motivazione in ordine della valutazione del compendio probatorio fondante l'applicazione della misura reale; con il secondo motivo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti; e, con il terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum;

Considerato che if tr, ricorsi dev0 essere dichiarata inammissibilé perché proposta senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U., n. 1626 del 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167) e, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in data 23.11.2022, depositata in data 25.11.2022, notificata agli imputati e al suo difensore in data 30.11.2022, con termine per proporre impugnazione in scadenza al 15.12.2022. Il ricorso per cassazione, depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace in data 09/12/2022 e pervenuto presso la cancelleria del tribunale di Latina in data 22.12.2022, è dunque tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza tardivamente.

Tenuto conto che, pertanto, if ricorse deveIr ) essere dichiarath inammissibilé, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consihUe