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Ordinanza — n. 29708/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29708/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE SALVATORE nato a PALERMO il 10/06/1971 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 2372_23 Rilevato che GIACALONE SALVATORE - imputato, quale legale rappresentante della società "Fly Store s.r.l.", del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - con un primo motivo di ricorso contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto;

Regesto Legislator

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art. 5 d.lgs. 74/2000, art. 189 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti irregolarità finanziarie contraffazione di merci frode fiscale responsabilità civile del consulente fiscale complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 5 d.lgs. 74/2000
2372_23 Rilevato che GIACALONE SALVATORE - imputato, quale legale rappresentante della società "Fly Store s.r.l.", del reato di cui all'art. 5 d.lgs.
art. 189 cod. proc. pen
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE SALVATORE nato a PALERMO il 10/06/1971 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 2372_23 Rilevato che GIACALONE SALVATORE - imputato, quale legale rappresentante della società "Fly Store s.r.l.", del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - con un primo motivo di ricorso contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto;

Ritenuto che tale motivo è inammissibile poiché generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto portare all'annullamento del provvedimento impugnato, non confrontandosi il ricorrente con le considerazioni non illogiche della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente argomentato la colpevolezza dell'imputato, escludendo anchéló stesso potesse considerarsi un prestanome (cfr. pagg. 2/3); in particolare, poi, quanto alle presunzioni tributarie, è stato richiamato puntualmente il principio secondo cui in tema di reati tributari, per verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Igs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n. 40992 del 4/10/2013, Rv. 257619 - 01), non rilevando la circostanza che tale giudizio sia stato espresso in sede di cognizione, atteso che, attraverso la scelta del rito abbreviato, il ricorrente ha optato per la cristallizzazione del materiale probatorio, rinunciando di fatto a prospettare attraverso mezzi di prova autonomi, una diversa ricostruzione alternativa rispetto a quanto emergente dall'accertamento induttivo, dovendosi ribadire che in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 19/08/2019, Rv. 277581 - 01), come avvenuto nel caso in esame;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato poiché inerente al trattamento punitivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera non illogica e con adeguato esame delle deduzioni difensive, ha rimarcato l'assenza di profili di meritevolezza valorizzabili ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. alla luce delle modalità .. dell'azione, del danno cagionato all'Erario e dei plurimi precedenti penali del reo (cfr. pag. 4);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso