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Ordinanza — n. 29707/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29707/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29707/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELOSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/05/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 2370_23 Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato da Geloso Giuseppe - condannato per il reato di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 43/73 - espone censure prive di specificità perché, pur deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza, è del tutto privo delle ragioni .di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero portare all'annullamento del provvedimento impugnato;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 29707/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2370_23 Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato da Geloso Giuseppe - condannato per il reato di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 43/73 - espone censure prive di specificità perché, pur deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza, è del tutto privo delle ragioni .di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero portare all'annullamento del provvedimento impugnato;

Parole chiave

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necessità ordinanza di necessità incostituzionale stato d'eccezione deroga in caso di stato di emergenza carenza di urgenza necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Rilevato che il secondo motivo, con il quale si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 54 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELOSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/05/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 2370_23 Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato da Geloso Giuseppe - condannato per il reato di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 43/73 - espone censure prive di specificità perché, pur deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza, è del tutto privo delle ragioni .di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero portare all'annullamento del provvedimento impugnato;

Rilevato che il secondo motivo, con il quale si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 54 cod. pen., espone censure non consentite in sede di legittimità perché riproduce .431-r" censure non scandite da necessaria critica argomentativa e già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; invero, la sentenza impugnata ha, in maniera non manifestamente illogica ed in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, argomentato l'esclusione dell'esimente dello stato di necessità per l'assenza dei presupposti richiesti ai fini della sua integrazione, in particolare di quelli dell'attualità e dell'inevitabilità altrimenti del pericolo di un danno grave alla persona (cfr. pagg. 3-4);

Considerato che anche il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prelevante alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di Appello congruamente evidenziato l'equità della pena calcolata dal primo giudice in termini prossimi al minimo edittale, nonostante l'elevata quantità di TLE detenuta e sebbene il ricorrente sia pluripregiudicato (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il P