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Ordinanza — n. 29702/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29702/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG GUOJIONG nato il 10/12/1975 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 2152_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, GUOJIONG ZHENG - imputato del reato di cui all'art. 8, comma 5 L. 27/1951 - contesta, sotto il profilo del vizio della motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato sul rilievo del mancato accertamento dell'effettiva vendita delle sigarette e della detenzione delle stesse per il consumo personale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite presentazione di un prodotto spese giustificate dall'uso commerciale truffa per mestiere infrazione commessa nell'azienda vendita girovaga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG GUOJIONG nato il 10/12/1975 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 2152_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, GUOJIONG ZHENG - imputato del reato di cui all'art. 8, comma 5 L. 27/1951 - contesta, sotto il profilo del vizio della motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato sul rilievo del mancato accertamento dell'effettiva vendita delle sigarette e della detenzione delle stesse per il consumo personale;

Ritenuto che tale motivo non è proponibile in sede di legittimità, contenendo mere doglianze in punto di fatto e sollecitando a questa Corte un'inammissibile rivalutazione delle prove scrutinante dal giudice di merito con una motivazione immune da censure sul piano logico e senza che il ricorrente abbia efficacemente allegato un travisamento della prova; infatti, la Corte di Appello ha, in maniera non illogica, ritenuto provata la colpevolezza del ricorrente in ragione della rilevante quantità di stecche di pacchetti di sigarette rinvenuti - che esclude il consumo personale -, della detenzione e dell'esposizione delle stesse per la vendita in uno scaffale a vista del minimarket di proprietà del ricorrente e dell'aver visto dei clienti uscire dal minimarket con delle stecche di sigarette (cfr. pagg. 2 e 3);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi liere estensore Il Presi