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Ordinanza — n. 29698/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29698/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE VINCENZO nato a TRIGGIANO 11 12/03/2003 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di BARI Eirit-e-a4444~14a-pagt.ii- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 2065_23 Ritenuto che i due motivi di ricorso di Pepe Vincenzo - imputato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis d.P.R. 43/73 contestato al capo 1) e art. 291- bis d.P.R. 43/73 contestato al capo 2) - sono diversi da quelli consentiti perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, senza neppure indicarne gli elementi posti a base di tali critiche, e, quindi, formulano doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 291- bis d.P.R. 43/73, art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29698/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2065_23 Ritenuto che i due motivi di ricorso di Pepe Vincenzo - imputato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis d.P.R. 43/73 contestato al capo 1) e art. 291- bis d.P.R. 43/73 contestato al capo 2) - sono diversi da quelli consentiti perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, senza neppure indicarne gli elementi posti a base di tali critiche, e, quindi, formulano doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.;

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile ammende per infrazione procedurale pena sproporzionata assenza di persecuzione pena complementare difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
2065_23 Ritenuto che i due motivi di ricorso di Pepe Vincenzo - imputato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 291- bis d.P.R. 43/73
43/73 contestato al capo 1) e art. 291- bis d.P.R. 43/73 contestato al capo 2) - sono diversi da quelli consentiti perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.
art. 444 c.p
43/73 contestato al capo 2) - sono diversi da quelli consentiti perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE VINCENZO nato a TRIGGIANO 11 12/03/2003 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di BARI Eirit-e-a4444~14a-pagt.ii- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 2065_23 Ritenuto che i due motivi di ricorso di Pepe Vincenzo - imputato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis d.P.R. 43/73 contestato al capo 1) e art. 291- bis d.P.R. 43/73 contestato al capo 2) - sono diversi da quelli consentiti perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, senza neppure indicarne gli elementi posti a base di tali critiche, e, quindi, formulano doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente