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Ordinanza — n. 29695/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being inadmissible for being inadmissible for being inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Emilio Cesare against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued violations of law regarding criminal liability and sentencing mitigation, but the court found these grounds impermissible in a legality review. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already adequately examined by the lower court without critical engagement, and the second ground concerned the sentencing phase rather than the conviction itself.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the court of first instance without critical engagement or if they concern the sentencing phase rather than the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality review inadmissible appeal sentencing mitigation critical engagement criminal liability documenti mancanti deposito delle prove omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 5 d.lgs. 74/2000
in liquidazione", dei reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo A) e artt.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 10 d.lgs. 74/2000
Art. 62 bis cod. pen.
7); Considerato che il secondo motivo, con il quale censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
art. 5 d.lgs. 74/2000
in liquidazione", dei reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo A) e artt.
art. 62 bis cod. pen
7); Considerato che il secondo motivo, con il quale censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIGO EMILIO CESARE nato a BUSNAGO il 04/04/1952 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 1952_23 Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, ORIGO EMILIO CESARE - imputato, nella qualità di rappresentante della "EMAX Soc. Coop. in liquidazione", dei reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo A) e artt. 81 cpv. cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000 contestato al capo B) - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati a lui addebitati;

Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e motivazione non manifestamente illogica, senza che il ricorso si confronti criticamente con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di Appello motivato, in maniera conforme ai principi di diritto già affermati da questa Corte, in ordine alla consumazione del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili (unico reato su cui, a dispetto della rubrica del ricorso, si incentrano le censure difensive, che non toccano l'ulteriore imputazione di cui all'art. 5, d.

Igs. 74/2000), alla luce del fatto che non sono state ritrovate presso la società emittente le seconde copie delle corrispondenti fatture rinvenute, da parte degli agenti di P.G., presso le controparti contrattuali della società stessa, circostanza quest'ultima che prova la distruzione o l'occultamento delle stesse, non avendo, tra l'altro, il ricorrente fornito alcuna spiegazione alternativa alla mancata disponibilità dei documenti richiesti (cfr. pag. 7); Considerato che il secondo motivo, con il quale censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito escluso il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche sulla base dell'accertata gravità del reato sintomatica di un dolo di elevata intensità e dei due precedenti penali - per omesso versamento delle ritenute previdenziali e per violazione della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro - di cui è gravato l'imputato (cfr. pagg. 8/9);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del