Ordinanza — n. 29692/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO!dato avviso alle parILT,) udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Giovanni Martino è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 1.03 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29692/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 1.03 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO!dato avviso alle parILT,) udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Giovanni Martino è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 1.03 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 202