Ordinanza — n. 29691/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDO ROSARIO nato a TRAPANI il 01/12/1965 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 1862_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, ODDO ROSARIO - imputato, quale legale rappresentante pro tempore della Labor 2005 Soc. Coop., del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - contesta, sotto il profilo della violazione della legge penale, la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato sul rilievo dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato per non avere lo stesso avuto conoscenza dell'obbligo fiscale da adempiere e la conseguente errata valutazione del compendio probatorio ex art. 192 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 5 d.lgs. 74/2000, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29691/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDO ROSARIO nato a TRAPANI il 01/12/1965 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 1862_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, ODDO ROSARIO - imputato, quale legale rappresentante pro tempore della Labor 2005 Soc. Coop., del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - contesta, sotto il profilo della violazione della legge penale, la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato sul rilievo dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato per non avere lo stesso avuto conoscenza dell'obbligo fiscale da adempiere e la conseguente errata valutazione del compendio probatorio ex art. 192 cod. proc. pen.;
Ritenuto che tale motivo è inammissibile poiché generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto portare all'annullamento della sentenza impugnata e, comunque, non consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale, non confrontandosi il ricorrente, in maniera sufficientemente critica, con le considerazioni non illogiche della sentenza impugnata, in cui sono stati richiamati e condivisi gli esiti della verifiche effettuate dal giudice di primo grado in merito all'effettiva qualità di rappresentante della società dell'imputato ed evidenziando che, sebbene l'imputato lamentava di non aver mai gestito la società, lo stesso non ha mai fornito indicazione alcuna circa i soggetti che sarebbero stati gli effettivi amministratori della società e aggiungendo, altresì, come egli abbia mantenuto, quantomeno, la carica formale per tutta la lunga durata della società, quest'ultima, tra l'altro, del tutto sconosciuta al Fisco (cfr. pag.
4) Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i