Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29675/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29675/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPAIOLO STEFANO nato a ATESSA il 08/09/1976 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cupaiolo Stefano, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'aumento di pena per la continuazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio sorretto da una motivazione non manifestamente illogica, avendo la Corte territoriale evidenziato, da un lato, l'insussistenza di elementi per una riduzione di pena ex art. 62 -bis cod. pen., anche considerando che la sottrazione delle scritture contabili è stata funzionale all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con conseguente evasione di imposte per ben tre annualità consecutive, e, dall'altro, l'esiguità dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. stante la pluralità dei reati contestati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 -bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29675/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 -bis cod. pen., anche considerando che la sottrazione delle scritture contabili è stata funzionale all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con conseguente evasione di imposte per ben tre annualità consecutive, e, dall'altro, l'esiguità dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. stante la pluralità dei reati contestati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Parole chiave

Generato dall'IA
multe per sottrazione d'imposta differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale deduzioni fiscali arretrati d'imposta sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 -bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
stante la pluralità dei reati contestati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPAIOLO STEFANO nato a ATESSA il 08/09/1976 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cupaiolo Stefano, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'aumento di pena per la continuazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio sorretto da una motivazione non manifestamente illogica, avendo la Corte territoriale evidenziato, da un lato, l'insussistenza di elementi per una riduzione di pena ex art. 62 -bis cod. pen., anche considerando che la sottrazione delle scritture contabili è stata funzionale all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con conseguente evasione di imposte per ben tre annualità consecutive, e, dall'altro, l'esiguità dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. stante la pluralità dei reati contestati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 magg