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Ordinanza — n. 29672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/09/1979 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 751_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ferrone Francesco - condannato per i reati di cui all'art. 171-ter, primo e secondo comma. lett. a), I. 633/1941, contestato al capo c), e di cui agli art. 61 n. 2 e 648 cod. pen., contestato al capo d) - espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo c, quando è stata applicata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, con conseguente necessità, ai fini della prescrizione, del decorso di dieci anni dalla data del fatto, commesso il 15 dicembre 2012, e salvo ulteriori periodi da computare per cause di sospensione, e, però, alla data della sentenza impugnata, emessa il 13 maggio 2022, tale termine non era ancora decorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 751_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ferrone Francesco - condannato per i reati di cui all'art. 171-ter, primo e secondo comma. lett. a), I. 633/1941, contestato al capo c), e di cui agli art. 61 n. 2 e 648 cod. pen., contestato al capo d) - espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo c, quando è stata applicata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, con conseguente necessità, ai fini della prescrizione, del decorso di dieci anni dalla data del fatto, commesso il 15 dicembre 2012, e salvo ulteriori periodi da computare per cause di sospensione, e, però, alla data della sentenza impugnata, emessa il 13 maggio 2022, tale termine non era ancora decorso;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente pirateria procedura di revisione penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/09/1979 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; R.G. 751_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ferrone Francesco - condannato per i reati di cui all'art. 171-ter, primo e secondo comma. lett. a), I. 633/1941, contestato al capo c), e di cui agli art. 61 n. 2 e 648 cod. pen., contestato al capo d) - espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo c, quando è stata applicata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, con conseguente necessità, ai fini della prescrizione, del decorso di dieci anni dalla data del fatto, commesso il 15 dicembre 2012, e salvo ulteriori periodi da computare per cause di sospensione, e, però, alla data della sentenza impugnata, emessa il 13 maggio 2022, tale termine non era ancora decorso;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per il reato di cui al capo c), per assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, espone censure non consentite in sede di legittimità perché riproduce doglianze già vagliate e disattese dalla Corte d'appello con congrua motivazione, nella quale si valorizzano, come elementi indicativi della destinazione alla vendita clandestina dei CD e DVD privi di marchio SIAE rinvenuti e sequestrati, sia l'elevato numero di essi, pari a 2.000, sia il loro occultamento, essendo i medesimi ubicati sotto il letto dell'imputato, sia l'apposizione su tali supporti di locandine fotocopiate (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), traducendosi in una ulteriore richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie, operazione del tutto estranea al sindacato di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 20