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Ordinanza — n. 29670/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29670/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORITO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/10/1976 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Lorito Salvatore, che censura la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è inammissibile posto che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la pena base per il delitto ex art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29670/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie commisurazione della pena per traffico di stupefacenti modalità di calcolo dell'ammenda reati economici aggravamento della pena importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORITO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/10/1976 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Lorito Salvatore, che censura la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è inammissibile posto che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la pena base per il delitto ex art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023