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Sentenza — n. 29494/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente Sentenza sul ricorso proposto da Porcini Filomena, nata a Sant'Anastasia il 12/01/1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/06/2022 dato avviso alle parti; udita la relaz one svolta dal Consigliere Alberto Galanti. Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 16/06/2023.

Regesto Legislator

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articolo 601 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, effettivamente, la notificazione all'imputata della citazione per l'udienza del 27/06/2023, risulta essere stata effettuata in data 14/06/2022, senza il rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'articolo 601 cod. proc. pen..

Parole chiave

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rinvio del dibattimento restituzione del termine scaduto tempestività dell'inoltro termine di revisione eccezioni processuali tardive durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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articolo 601 cod. proc. pen
Rilevato che, effettivamente, la notificazione all'imputata della citazione per l'udienza del 27/06/2023, risulta essere stata effettuata in data 14/06/2022, senza il rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'articolo 601 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente Sentenza sul ricorso proposto da Porcini Filomena, nata a Sant'Anastasia il 12/01/1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/06/2022 dato avviso alle parti; udita la relaz one svolta dal Consigliere Alberto Galanti. Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 16/06/2023.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rilevato chelfilornenajPorcini Filomena - dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma i, lett. c, d.P.R. 380/2001 contestato al capo 1), 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 contestato ai capo 2), 81, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 contestati al capo 3) e 64 e 71, noncné 65 e 72 d.P.R. 380/2001 contestato al capo 4), riuniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. - deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di L noi: 1A) decadenza, a causa del a violazione del termine a comparire ex ad 180 cod. proc. pen., per essere stato notificato alla imputata il decreto di citazione a giudizio per il processo d'appello il 15/6/2022 in relazione all'udienza del 27/6/2022, dunque senza rispettare il termine a comparire di 20 giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come eccepito dal difensore della imputata medesima con le conclusioni scritte depositate il 26/6/2022 a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 23 bis I. 176/2020.

2. Considerato che dagli atti a disposizione della Corte emerge che in data 26/06/2023 l'Avv. Fernando quaranta ha effettivamente inviato presso la PEC «sez3.penale.ca.napoli©giustizia.it» una e-mail in cui evidenziava che «il sottoscritto avvocato ... rappresenta all'Ecc.ma Corte di appello che il differimento dell'udienza si impone anche tenuto conto del mancato rispetto del termine di comparizione nei confronti dell'imputato Porcini Loredana».

3. Rilevato che, effettivamente, la notificazione all'imputata della citazione per l'udienza del 27/06/2023, risulta essere stata effettuata in data 14/06/2022, senza il rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'articolo 601 cod. proc. pen..

4. Rilevato pertanto che, trattandosi di una nullità a regime intermedio, tempestivamente eccep:ta entro la deliberazione della sentenza di secondo grado, di essa la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto, laddove al contrario dal verbale dell'udienza del 27/6/2022 innanzi alla Corte d'appello di Napoli, si dà atto esclusivamente del fatto che, non essendo stata avanzata richiesta di trattazione orale da nessuna delle parti, il procedimento si è svolto a trattazione scritta, nell'ambito della quale non è prevista la partecipazione alle udienze, con il conseguente rigetto dell'istanza di astensione del difensore della imputata formulata il 21/06/2022. La sentenza va quindi annullata.

4. Considerato che :a fondatezza del ricorso impone la verifica della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, che risulta essere effettivamente maturata in data 8/12/2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma,