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Ordinanza — n. 29493/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for mere factual complaints lacking logical flaws in lower court's fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than legal errors. The appellant argued against the lower court's responsibility findings, but the court determined these were merely re-evaluations of evidence without identifying specific defects in logic or fact-finding. Consequently, the appeal was rejected as precluded in the final instance, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals in the final instance are limited to violations of law and defects in reasoning; mere complaints regarding the factual assessment or re-evaluation of evidence without demonstrating logical flaws are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Final Instance Appeal Factual Re-evaluation Logical Flaws Requirement Inadmissible Appeal Court Costs and Fine Preclusion of Review usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita
Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv.
sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv.
Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras
235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRELLI VALERIO nato a MODIGLIANA il 19/04/1970 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità;

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,