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Ordinanza — n. 29492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific legal arguments and factual comparison with lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Perrino Immacolata and Di Maio Vincenzo inadmissible. Both defendants argued against the confirmation of their criminal liability and the denial of mitigating circumstances, but their submissions were deemed too generic. The court rejected these arguments because they failed to provide specific legal reasons, factual elements, or a critical comparison with the lower court's reasoning as required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c cod.proc.pen.; Art. 581 cod.proc.pen.: Appeals must contain specific legal and factual arguments and a critical comparison with the contested decision; generic complaints without these elements are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic legal arguments lack of factual comparison mitigating circumstances denial criminal procedure code inadmissible appeal specific legal reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c cod.proc.pen.
Art. 581 cod.proc.pen.
artt. 110 cod. pen
74/2000 (capo a) e artt. 110 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Di Maio Vincenzo, con unico motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.; Rilevato che i motivi sono inammissibili.
art. 581 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838
581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERRINO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 05/03/1959 DI MAIO VINCENZO nato a NAPOLI il 04/06/1965 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che la sentenza di appello - che ha confermato la dichiarazione di responsabilità penale di Perrino Immacolata e Di Maio Vincenzo per i reati di cui all'art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 (capo a) e artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000 (capo b) - è stata impugnata da entrambi gli imputati; nello specifico, Perrino Immacolata, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Di Maio Vincenzo, con unico motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.; Rilevato che i motivi sono inammissibili. Le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, prive della doverosa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (artt ,lett d e. 591 comma 1, lett. c cod.proc.pen) nonchè di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;

Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

I Dichiara inammissibilEti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre