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Ordinanza — n. 29489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURZI MARIA ROSA nato a VIBO VALENTIA il 21/05/1983 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Gurzì Maria Rosa - dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 1 L. 150/1992 - deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato a lei addebitato; Ritenuto che il motivo è inammissibile. La doglianza, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale difetto di motivazione motivo della detenzione difetto di legittimazione del ministero pubblico inutilizzabilità delle prove illecite giustificato motivo per il mancato uso

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
150/1992 - deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURZI MARIA ROSA nato a VIBO VALENTIA il 21/05/1983 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Gurzì Maria Rosa - dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 1 L. 150/1992 - deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato a lei addebitato; Ritenuto che il motivo è inammissibile. La doglianza, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden