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Ordinanza — n. 29486/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29486/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH FEDERICA nato a PIOVE DI SACCO il 31/10/1983 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, "tsj_ceastrrai la determinazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, nel confermare e ritenere congrua l'entità della pena inflitta dal primo Giudice, ha rimarcato che la pena era stata determinata nella misura del minimo edittale (e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e, che, quindi, la stessa non poteva essere ulteriormente ridotta (Cfr. paga. 3 ).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva sanzioni penali riduzione della multa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH FEDERICA nato a PIOVE DI SACCO il 31/10/1983 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, "tsj_ceastrrai la determinazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, nel confermare e ritenere congrua l'entità della pena inflitta dal primo Giudice, ha rimarcato che la pena era stata determinata nella misura del minimo edittale (e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e, che, quindi, la stessa non poteva essere ulteriormente ridotta (Cfr. paga. 3 ).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de