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Ordinanza — n. 29485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANITORI GIUSEPPE nato a SEZZE il 30/04/1957 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LATINA Ldato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che Anitori Giuseppe propone ricorso avverso l'ordinanza del Gup che ha respinto la richiesta di un breve rinvio dell'udienza preliminare finalizzato all'acquisizione di copia degli atti contenuti nei DVD spillati e sigillati trasmessi dal P.M al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale,(unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio;

Regesto Legislator

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artt. 429 cod. proc. pen, art. 428 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 35201 del 10/04/2017, C., Rv. 270682; Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991, Zacco, Rv. 188080; Sez. 1, n. 789 del 06/02/1996, Anzalone, Rv. 203985). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare controinterrogatorio del ministero pubblico diritti della difesa diritto a un'inchiesta effettiva istruzione giudiziaria soppressione di documenti

Disposizioni normative citate

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artt. 429 cod. proc. pen
Va ricordato che gli unici provvedimenti del Gup aventi contenuto decisorio nell'udienza preliminare sono il decreto che dispone il giudizio (i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità "tipiche" previste dagli artt. 429 cod. proc. pen.).
art. 428 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANITORI GIUSEPPE nato a SEZZE il 30/04/1957 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LATINA Ldato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che Anitori Giuseppe propone ricorso avverso l'ordinanza del Gup che ha respinto la richiesta di un breve rinvio dell'udienza preliminare finalizzato all'acquisizione di copia degli atti contenuti nei DVD spillati e sigillati trasmessi dal P.M al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale,(unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio;

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile, trattandosi di provvedimento interlocutorio pronunciato nel corso dell'udienza preliminare. Va ricordato che gli unici provvedimenti del Gup aventi contenuto decisorio nell'udienza preliminare sono il decreto che dispone il giudizio (i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità "tipiche" previste dagli artt. 429 cod. proc. pen.). e la sentenza di non luogo a procedere; solo nei confronti di quest'ultima è ammessa l'impugnazione ai sensi dell'art. 428 cod.proc.pen., mentre se una pronuncia in ordine ad eccezioni o rilievi venga emessa in tale fase, la stessa è puramente strumentale a tale decisione e, come tale non ha giuridica autonomia idonea a consentire l'impugnazione a sé stante (cfr. sul tema Sez.5,n.30753 del 29/09/2020,Rv.279767 - 01;

Sez. 3, n. 35201 del 10/04/2017, C., Rv. 270682; Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991, Zacco, Rv. 188080; Sez. 1, n. 789 del 06/02/1996, Anzalone, Rv. 203985). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr