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Ordinanza — n. 29483/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code should have been recognized, but the Court found the lower court's reasoning sufficient. The decision rests on the absence of positive elements to support the claim, given the appellant's significant tobacco quantity and criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal claiming violation of law regarding generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's denial is based on a lack of positive elements and is logically supported by the case facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code inadmissible appeal lack of positive elements proportionality of sentence tobacco quantity criminal record traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
43/1973 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Artt. 291-bis comma 1 e 291-ter comma 2 lettera d) D.P.R. 43/1973
art. 62 bis cod. pen
43/1973 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIULIO nato a PALERMO il 25/05/1986 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Di Maio Giulio -dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis comma 1 e 291-ter comma 2 lettera d) D.P.R. 43/1973 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.;

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; il trattamento sanzionatorio è, infatti, sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Invero, il giudice di merito ha argomentato il diniego di concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine, ritenendo, al contrario, che, sulla base del quantitativo rilevante di tabacco e dei precedenti penali che risultano a carico del ricorrente, la pena sia congrua e proporzionata (cfr. pagg. 1 e 2);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente