Ordinanza — n. 29482/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA SERGIO nato a AVELLINO il 19/11/1976 avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOato—avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Candela Sergio - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 -dall'avv. Agata Russo, che, come evincibile dagli atti trasmessi a questa Corte, ha sottoscritto l'atto di appello è inammissibile, perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 256 d.lgs. 152/2006, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA SERGIO nato a AVELLINO il 19/11/1976 avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOato—avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Candela Sergio - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 -dall'avv. Agata Russo, che, come evincibile dagli atti trasmessi a questa Corte, ha sottoscritto l'atto di appello è inammissibile, perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;
Osservato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre