Ordinanza — n. 29481/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI MASSIMO nato a FUCECCHIO il 15/06/1976 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Neri Massimo - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'errata valutazione della prova fondante il giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perchè prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p.3, ovii& tAin , aderenza alle risultanze istruttorie, si rimarca la mancata s 41. eL.,•ents 1.'s presentazionerdei redditi per l'anno 2011 e l'importo della imposta evasa, superiore alla soglia di punibilità) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 5 d.lgs. 74/2000, art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI MASSIMO nato a FUCECCHIO il 15/06/1976 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Neri Massimo - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'errata valutazione della prova fondante il giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perchè prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p.3, ovii& tAin , aderenza alle risultanze istruttorie, si rimarca la mancata s 41. eL.,•ents 1.'s presentazionerdei redditi per l'anno 2011 e l'importo della imposta evasa, superiore alla soglia di punibilità) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il President