Ordinanza — n. 29480/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGALI LUCA nato a BERGAMO il 18/03/1962 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; • Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Cagali Luca - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui addebitato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perché del tutto privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2 d.lgs. 74/2000; Ordinanza — n. 29480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs. 74/2000 - censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui addebitato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perché del tutto privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGALI LUCA nato a BERGAMO il 18/03/1962 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; • Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Cagali Luca - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui addebitato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perché del tutto privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside