Ordinanza — n. 29478/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMELE CARLO nato a PISOGNE il 09/01/1957 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Romele Carlo - dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 contestato al capo a), art. 8 d.lgs. 74/2000 contestato al capo B) e art. 10 d.lgs. 74/2000 contestato al capo c) - censura l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in ordine alla affermazione della responsabilità penale sulla base di un documento inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 d.lgs. 74/2000, art. 8 d.lgs. 74/2000, art. 10 d.lgs. 74/2000, art. 191 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMELE CARLO nato a PISOGNE il 09/01/1957 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Romele Carlo - dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 contestato al capo a), art. 8 d.lgs. 74/2000 contestato al capo B) e art. 10 d.lgs. 74/2000 contestato al capo c) - censura l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in ordine alla affermazione della responsabilità penale sulla base di un documento inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente neppure criticamente si confronta, nonché manifestamente infondato poiché attiene ad un difetto della motivazione non emergente dalla sentenza impugnata, la quale, nel condividere e nello sviluppare le considerazioni del Tribunale, ha ragionevolmente rimarcato la sussistenza della responsabilità penale per i reati contestati all'imputato sulla base del processo verbale di contestazione ed escluso, di contro, che le dichiarazioni c.d. autoindizianti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, fossero state poste a fondamento del giudizio di colpevolezza (cfr. pag. 10);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside