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Ordinanza — n. 29475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ANTONIO nato a CASORIA il 14/03/1972 avverso la sentenza del 16/12/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di CASORIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che, con un unico motivo di ricorso, Orefice Antonio - responsabile del reato di cui agli artt. 17 e 110 TULPS - deduce la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato contravvenzionale a lui addebitato; Considerato che il motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo essendo la prescrizione del reato intervenuta in data 11.05.2016 (tenuto conto del tempus commissi delicti- 11/5/2011- e, in base agli artt. 157, comma 1, e 161 cod.pen,.del termine massimo prescrizionale quinquennale) e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata avvenuta in data 16.12.2014;

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto che la manifesta infondatezza del motivo non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione successivamente maturata a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci); consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica minaccia per la sicurezza pubblica violazione delle norme sicurezza condotta illecita della polizia reati contro i doveri d'ufficio e professionali altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ANTONIO nato a CASORIA il 14/03/1972 avverso la sentenza del 16/12/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di CASORIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che, con un unico motivo di ricorso, Orefice Antonio - responsabile del reato di cui agli artt. 17 e 110 TULPS - deduce la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato contravvenzionale a lui addebitato; Considerato che il motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo essendo la prescrizione del reato intervenuta in data 11.05.2016 (tenuto conto del tempus commissi delicti- 11/5/2011- e, in base agli artt. 157, comma 1, e 161 cod.pen,.del termine massimo prescrizionale quinquennale) e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata avvenuta in data 16.12.2014;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto che la manifesta infondatezza del motivo non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione successivamente maturata a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci); consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden