Ordinanza — n. 29473/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSADDAQ AMAL nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 5.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Msaddaq Amai la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 29473/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Msaddaq Amai la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSADDAQ AMAL nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 5.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Msaddaq Amai la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non faceva parte dell'accordo nè risulta che la questione era stata devoluta al Giudice (cfr Sez.2 ,n. 42973 del 3/06/2019 Rv. 277610 - 01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi