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Ordinanza — n. 29467/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29467/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHI SAVO nato il 26/01/1996 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14342/2023 Rilevato che l'imputato Savo Cucchi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si coglie una perspicua e corretta interpretazione della nozione di "necessità" ai fini dell'aggravante in parola), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva — è inammissibile in quanto non si confronta con la compiuta motivazione che, anche sul punto, la Corte di appello ha offerto a pag. 9, laddove sono stati passati in rassegna tutti gli indicatori per l'aggravamento di pena di cui si discute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa penale prova dell'indigenza infrazione privilegiata verosimiglianza della persecuzione circostanza attenuante legittima difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHI SAVO nato il 26/01/1996 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14342/2023 Rilevato che l'imputato Savo Cucchi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si coglie una perspicua e corretta interpretazione della nozione di "necessità" ai fini dell'aggravante in parola), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva — è inammissibile in quanto non si confronta con la compiuta motivazione che, anche sul punto, la Corte di appello ha offerto a pag. 9, laddove sono stati passati in rassegna tutti gli indicatori per l'aggravamento di pena di cui si discute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidett