Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29466/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPPONE ANTONIO nato a CANOLO il 18/05/1947 ALVIANI ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/12/1954 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43185/2022 Rilevato che Alviani Antonio e Filippone Antonio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha attenuato il trattamento sanzionatorio inflitto ai predetti dal Tribunale di Napoli per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 192 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che gli imputati propongono un unico ricorso per Cassazione per mezzo dell'Avv. Domenico Cosenza; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati — è inammissibile in quanto le doglianze proposte tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — proposto ai sensi dell'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
cumulo di azioni cumulo di prestazioni d'assicurazione cumulo di suffragi tassa cumulativa a cascata assunzione cumulativa di debito collegamento cumulativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 192 cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPPONE ANTONIO nato a CANOLO il 18/05/1947 ALVIANI ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/12/1954 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43185/2022 Rilevato che Alviani Antonio e Filippone Antonio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha attenuato il trattamento sanzionatorio inflitto ai predetti dal Tribunale di Napoli per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;

Rilevato che gli imputati propongono un unico ricorso per Cassazione per mezzo dell'Avv. Domenico Cosenza; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati — è inammissibile in quanto le doglianze proposte tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — proposto ai sensi dell'art. 606 lett.

d) cod. proc. pen. in ordine alla mancata escussione del testimone Paradiso — è manifestamente infondato poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pag. 8 della sentenza impugnata). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. pen. — è generico ed erroneamente impostato poiché, per scardinare il ragionamento probatorio, l'impugnazione va proposta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e non per il tramite della lett. b); invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito il principio di diritto per cui "è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., [...] per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità". (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pag. 11 della sentenza impugnata) Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere este