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Ordinanza — n. 29459/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29459/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTAZZA MICHELE nato a BOLZANO il 30/03/1981 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7580/2023 Rilevato che l'imputato Michele Bertazza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla partecipazione dell'imputato al procedimento penale - è manifestamente infondato perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; l'imputato ha ricevuto regolarmente la notifica del decreto di citazione a giudizio, il processo si è trattato con rito "cartolare" ed è evidente che il foglio di udienza indicava semplicemente delle fasce orarie in cui il Collegio avrebbe deliberato (e non l'orario preciso, visto che molti processi recavano l'indicazione del medesimo orario), peraltro senza la celebrazione di un'udienza che prevedesse la partecipazione dell'imputato in tesi mortificata dall'avviso affisso;

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 29459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla partecipazione dell'imputato al procedimento penale - è manifestamente infondato perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; l'imputato ha ricevuto regolarmente la notifica del decreto di citazione a giudizio, il processo si è trattato con rito "cartolare" ed è evidente che il foglio di udienza indicava semplicemente delle fasce orarie in cui il Collegio avrebbe deliberato (e non l'orario preciso, visto che molti processi recavano l'indicazione del medesimo orario), peraltro senza la celebrazione di un'udienza che prevedesse la partecipazione dell'imputato in tesi mortificata dall'avviso affisso;

Parole chiave

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diritti della difesa obbligo di comparizione all'udienza partecipazione alla procedura violazione dei diritti procedurali procedimento in contumacia diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTAZZA MICHELE nato a BOLZANO il 30/03/1981 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7580/2023 Rilevato che l'imputato Michele Bertazza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla partecipazione dell'imputato al procedimento penale - è manifestamente infondato perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; l'imputato ha ricevuto regolarmente la notifica del decreto di citazione a giudizio, il processo si è trattato con rito "cartolare" ed è evidente che il foglio di udienza indicava semplicemente delle fasce orarie in cui il Collegio avrebbe deliberato (e non l'orario preciso, visto che molti processi recavano l'indicazione del medesimo orario), peraltro senza la celebrazione di un'udienza che prevedesse la partecipazione dell'imputato in tesi mortificata dall'avviso affisso;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P