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Ordinanza — n. 29455/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUORE ANTONIO nato a BARLETTA il 27/06/1964 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7514/2023 Rilevato che l'imputato Antonio Cuore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di responsabilità - si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace false indicazioni su attività commerciali dichiarazioni contraddittorie informazione e verifiche
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUORE ANTONIO nato a BARLETTA il 27/06/1964 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7514/2023 Rilevato che l'imputato Antonio Cuore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di responsabilità - si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato, ancora, che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la declinazione di falsi dati concernenti la data e il luogo di nascita e quello di residenza è pacificamente rientrante nella disposizione incriminatrice, trattandosi di informazioni che concorrono all'identificazione di un soggetto; la manifesta infondatezza riguarda anche la doglianza sul tentativo, posto che il reato — di natura istantanea — si è consumato nel momento in cui sono state riferite agli operanti le false generalità; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, in dipendenza del riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato in quanto è affidato ad argomentazioni del tutto generiche quanto alla necessità di escludere la recidiva, il cui riconoscimento incide sul termine prescrizionale — come sostenuto dalla Corte di merito —, a nulla rilevando il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, non incidente sulla determinazione del termine di prescrizione del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Piesic