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Ordinanza — n. 29454/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29454/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO FILOMENA nato ,a CERIGNOLA il 14/02/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7493/2023 Rilevato che l'imputata Filomena Lupo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Rilevato che il motivo unico di ricorso- con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29454/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO FILOMENA nato ,a CERIGNOLA il 14/02/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7493/2023 Rilevato che l'imputata Filomena Lupo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Rilevato che il motivo unico di ricorso- con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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falsificazione di monete uso di un documento falso riproduzione e imitazione di biglietti di banca conio di monete metalliche divieto di finanziamento monetario fatture fittizie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO FILOMENA nato ,a CERIGNOLA il 14/02/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7493/2023 Rilevato che l'imputata Filomena Lupo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Rilevato che il motivo unico di ricorso- con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Prehhite