Ordinanza — n. 29453/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARISTA FRANCESCO nato a MILANO il 27/01/1993 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7484/2023 Rilevato che l'imputato Francesco Chiarista ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione - è manifestamente infondato perché la decisione della Corte di appello sulla preclusione in cui è incorso il ricorrente è giuridicamente corretta, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se la sentenza è divenuta irrevocabile prima della presentazione dei motivi di appello, la continuazione esterna non può essere chiesta in udienza (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; ancora più restrittivo l'orientamento che, pur in casi di irrevocabilità successiva, pretende l'inserimento nei motivi aggiunti, Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29453/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; ancora più restrittivo l'orientamento che, pur in casi di irrevocabilità successiva, pretende l'inserimento nei motivi aggiunti, Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARISTA FRANCESCO nato a MILANO il 27/01/1993 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7484/2023 Rilevato che l'imputato Francesco Chiarista ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione - è manifestamente infondato perché la decisione della Corte di appello sulla preclusione in cui è incorso il ricorrente è giuridicamente corretta, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se la sentenza è divenuta irrevocabile prima della presentazione dei motivi di appello, la continuazione esterna non può essere chiesta in udienza (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; ancora più restrittivo l'orientamento che, pur in casi di irrevocabilità successiva, pretende l'inserimento nei motivi aggiunti, Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così