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Ordinanza — n. 29452/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Giovanni Cassano's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Cassano argued the lower court failed to consider all favorable elements, but the Court held that judges only need to reference decisive factors. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded given the lower court's comprehensive reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on a manifestly unfounded lack of reasoning, provided the court has addressed the decisive elements presented by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility manifestly unfounded lack of reasoning Cassation Court motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO GIOVANNI nato a BARI il 26/02/1972 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7452/2023 Rilevato che l'imputato Giovanni Cassano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari di condanna per i reati di furto in abitazione aggravato, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, uso di atto falso e guida con patente revocata;

Rilevato che il motivo unico di ricorso- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una diffusa motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente