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Ordinanza — n. 29451/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASOLO PASQUALE nato a PALERMO il 18/04/1965 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7447/2023 Rilevato che l'imputato Pasquale Cerasolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. ed accenna altresì al trattamento sanzionatorio in generale - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. ed accenna altresì al trattamento sanzionatorio in generale - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione soppressione delle rendite di invalidità allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASOLO PASQUALE nato a PALERMO il 18/04/1965 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7447/2023 Rilevato che l'imputato Pasquale Cerasolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. ed accenna altresì al trattamento sanzionatorio in generale - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato che la doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio è del tutto generica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden