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Ordinanza — n. 29447/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29447/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRI ACHILLE nato a MARTINA FRANCA il 12/03/1962 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7428/2023 Rilevato che Achille Nigri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona ed ha applicato all'imputato le circostante attenuanti generiche e rideterminato la pena principale in quella di anni uno e mesi otto di reclusione e la durata delle pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale;

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 29447/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato in quanto il beneficio ex art. 163 cod. pen. non era concedibile ex art. 164 cod. pen. e comunque non era stato invocato prima dalla difesa dell'imputato, neanche con le conclusioni scritte in appello come richiesta conseguente all'auspicata riduzione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa condono delle spese procedurali remissione della pena sospensione delle prestazioni adeguamento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato in quanto il beneficio ex art. 163 cod. pen.
art. 164 cod. pen
non era concedibile ex art. 164 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRI ACHILLE nato a MARTINA FRANCA il 12/03/1962 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7428/2023 Rilevato che Achille Nigri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona ed ha applicato all'imputato le circostante attenuanti generiche e rideterminato la pena principale in quella di anni uno e mesi otto di reclusione e la durata delle pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato in quanto il beneficio ex art. 163 cod. pen. non era concedibile ex art. 164 cod. pen. e comunque non era stato invocato prima dalla difesa dell'imputato, neanche con le conclusioni scritte in appello come richiesta conseguente all'auspicata riduzione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidnte