Cassation court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for legal challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate because it failed to meet the specific requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the challenge as it lacked substantive arguments against the lower court's reconstruction of the defendant's activities and accounting documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and substantiated; generic and indeterminate grievances without engaging with the decision's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA STEFANO nato a SCANDIANO il 06/04/1978 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7398/2023 Rilevato che l'imputato Stefano Ferrara ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena ed ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 217 I.f. e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, agita delle censure generiche, senza confrontarsi con il complesso della decisione avversata, che ha ricostruito sia le attività depauperative che la sottrazione delle scritture contabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente'