Ordinanza — n. 29441/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVECCHIO SILVANA MARIA nato a CASORATE PRIMO il 04/06/1958 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7355/2023 Rilevato che l'imputata Silvana Maria Tavecchio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il ricorso - con cui si lamenta la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità quanto al requisito dell'abitualità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29441/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, peraltro, che, anche a voler ritenere che alcuni dei precedenti specifici dell'imputata siano risalenti, quello del 2011 citato nel ricorso, in uno a quello indicato dalla Corte di appello come commesso successivamente al fatto per cui si procede (su cui la ricorrente nulla osserva), andrebbero comunque ad integrare la condizione ostativa suddetta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVECCHIO SILVANA MARIA nato a CASORATE PRIMO il 04/06/1958 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7355/2023 Rilevato che l'imputata Silvana Maria Tavecchio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il ricorso - con cui si lamenta la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità quanto al requisito dell'abitualità;
Considerato, peraltro, che, anche a voler ritenere che alcuni dei precedenti specifici dell'imputata siano risalenti, quello del 2011 citato nel ricorso, in uno a quello indicato dalla Corte di appello come commesso successivamente al fatto per cui si procede (su cui la ricorrente nulla osserva), andrebbero comunque ad integrare la condizione ostativa suddetta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così