Ordinanza — n. 29438/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTU VALERIO nato a LODE' il 12/10/1964 avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7332/2023 Rilevato che l'imputato Valerio Contu ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lodi di condanna per il reato di lesioni; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché versati in fatto e perché denunziano vizi motivazionali preclusi ex art. 606 co. 2 bis cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 29438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla ritenta configurabilità del reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed al risarcimento del danno- è, in primo luogo, connotato dai medesimi difetti del primo e, in secondo luogo, contiene una contestazione apodittica della correttezza commisurativa del quantum del risarcimento del danno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTU VALERIO nato a LODE' il 12/10/1964 avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7332/2023 Rilevato che l'imputato Valerio Contu ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lodi di condanna per il reato di lesioni; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché versati in fatto e perché denunziano vizi motivazionali preclusi ex art. 606 co. 2 bis cod. proc. pen.;
Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla ritenta configurabilità del reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed al risarcimento del danno- è, in primo luogo, connotato dai medesimi difetti del primo e, in secondo luogo, contiene una contestazione apodittica della correttezza commisurativa del quantum del risarcimento del danno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente