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Ordinanza — n. 29433/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29433/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE FRANCESCO nato a AVELLINO il 17/07/1971 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7267/2023 Rilevato che l'imputato Francesco Capone ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino di condanna per i reati di cui al capo A) agli artt. 81 cpv cod.pen., 612 bis cod.pen., 56-610 cod.pen.; per i reati di cui al capo B) agli artt. 582-585 cod.pen.;

Regesto Legislator

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art. 612 bis cod.pen, art. 610 cod.pen; Ordinanza — n. 29433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate allegazione motivata motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 612 bis cod.pen
Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis cod.pen.
art. 610 cod.pen
Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancanza della motivazione relativamente al delitto di cui all'art. 610 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE FRANCESCO nato a AVELLINO il 17/07/1971 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7267/2023 Rilevato che l'imputato Francesco Capone ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino di condanna per i reati di cui al capo A) agli artt. 81 cpv cod.pen., 612 bis cod.pen., 56-610 cod.pen.; per i reati di cui al capo B) agli artt. 582-585 cod.pen.;

Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis cod.pen. - prospetta omissioni motivazionali di cui non illustra la decisività rispetto alle argomentazioni spese dalla Corte di merito; a questo proposito giova rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elemenl:i di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01;

Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01). Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancanza della motivazione relativamente al delitto di cui all'art. 610 cod.pen. - non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; sì vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-8 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R