Ordinanza — n. 29426/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7194/2023 Rilevato che l'imputato Angelo Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto monoaggravato con recidiva reiterata; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7194/2023 Rilevato che l'imputato Angelo Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto monoaggravato con recidiva reiterata; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7194/2023 Rilevato che l'imputato Angelo Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto monoaggravato con recidiva reiterata; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.