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Ordinanza — n. 29423/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being specific and reiterative of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Giraldi's appeal against the partial reform of his conviction for counterfeiting banknotes inadmissible. The appellant argued for various legal violations regarding the nature of the forgery and sentencing circumstances, but the court found these arguments specific and lacking in new content. Consequently, the appeal was rejected because it merely reiterated the grievances already addressed and corrected by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific, as it ignores the reasoning of the contested judgment, or if it is reiterative, as it repeats grievances already adequately refuted by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement reiterative grievances counterfeiting banknotes Cassation procedure falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 81, c.2 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 453, n.3 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione giuridica del fatto ex art. 453 cod.
Art. 114 cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
229201 - 01); Considerato che il quinto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 453 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione giuridica del fatto ex art. 453 cod. pen.
art. 114 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, Carillo
Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi
Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv.
Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius
248590), tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv.
Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P.
Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi e altro
Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno
254051 - 01; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRALDI MAURO nato a GRADO il 22/05/1978 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7169/2023 Rilevato che l'imputato Mauro Giraldi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trieste di condanna per i reati previsti dagli artt. 81, c.2, 110 e 453, n.3 cod.pen., rideterminando la pena principale in quella di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 700,00 di multa e revocando le pene accessorie; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di non grossolanità del falso — è aspecifico, dal momento che ignora le considerazioni della sentenza impugnata (cfr. pag.

8) quanto alle caratteristiche delle banconote ed agli accertamenti che avevano condotto a rilevarne, in maniera non immediata, la falsificazione; si tratta di argomentazioni che non sono avversate nel ricorso se non con la riproposizione delle proposizioni censorie dell'appello e che sono corrette in diritto giacché il falso grossolano viene in essere — dando luogo alla figura del reato impossibile — solo quando il falso sia ictu ()cui/ riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417;

Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590), tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153). Considerato che il secondo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione giuridica del fatto ex art. 453 cod. pen. ed alla sussistenza di un concerto con l'intermediario — non si confronta con l'ampia motivazione che, su questo specifico aspetto, la Corte di merito ha sviluppato alle pagg. 8, 9 e 10 della sentenza impugnata;

Considerato che il terzo motivo di ricorso — che affronta il tema della desistenza dal reato di cui al capo B), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione — è manifestamente infondato, a prescindere dall'argomentazione spesa dalla Corte distrettuale, e segue a motivo di appello pure manifestamente infondato, dal momento che la condotta di autodenunzia del ricorrente non esclude, quand'anche la si volesse leggere come ciesistenza dalla ulteriore prosecuzione della detenzione, la rilevanza penale della condotta posta in essere fino al momento dell'interruzione della condotta permanente con il ritrovamento delle banconote da parte delle forze dell'ordine; t Considerato che il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

— è reiterativo di doglianza già adeguatamente smentita dalla Corte di merito, che ha evidenziato il ruolo non minimale rivestito dal prevenuto; tale argomentazione è corretta in diritto dal momento che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01;

Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051 - 01; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201 - 01); Considerato che il quinto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

4) cod. pen. — è del pari reiterativo e privo di confronto con le corrette argomentazioni della Corte di merito, che ha motivatamente escluso, a pag. 11, che l'ammontare delle banconote spese e detenute dal prevenuto potesse consentire di ricondurre il fatto alla speciale tenuità richiesta dalla norma invocata; Considerato che l'osservazione finale del ricorso — circa l'impossibilità di invocare i nova della riforma Cartabia — è priva di natura censoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.