Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and factual basis for consummation of theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly characterized the crime as consummated rather than attempted, but the court found this argument merely repetitive of previous appeals. The court determined the appeal was infounded because real-time monitoring did not occur and the hidden containers proved the fuel was removed from the owners' control, establishing consummation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 co.1 n.2 cod.pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are non-specific, merely repetitive of prior arguments, or manifestly unfounded by established facts proving the consummation of the crime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONDI' ALESSANDRO nato a PALERMO il 19/11/1989 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;R.G. 7146/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Bondì ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui agli artt. 624. 625 co.1 n.2 cod.pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della fattispecie consumata piuttosto che di quella tentata — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato altresì che il motivo è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, non vi è stato monitoraggio in tempo reale del furto attraverso le telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio, ma solo successivamente, dalla visione delle registrazioni, l'imputato è stato visualizzato mentre rubava e, in secondo luogo, solo in seguito sono stati rinvenuti i bidoni occultati, il che depone ulteriormente per la consumazione del reato, dato che il carburante era stato sottratto dai serbatoi dei veicoli da cui era stato abusivamente prelevato e riposto in luogo occultato, al di fuori della sfera di disponibilità dei proprietari;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.