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Ordinanza — n. 29417/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29417/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO GIUSEPPE nato a TERLIZZI il 25/06/1991 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G.6639/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Pignataro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Trani di condanna per i reati di tentato furto pluriaggravato e di violazione degli obblighi concernenti la sorveglianza speciale; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva - non è stato previamente dedotto con l'atto di appello; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29417/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione remissione della pena condono delle spese procedurali restituzione di prestazioni complementari restituzione in pristino inadempimento reiterato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO GIUSEPPE nato a TERLIZZI il 25/06/1991 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G.6639/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Pignataro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Trani di condanna per i reati di tentato furto pluriaggravato e di violazione degli obblighi concernenti la sorveglianza speciale; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva - non è stato previamente dedotto con l'atto di appello; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.