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Ordinanza — n. 29410/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29410/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU SURAJ nato il 08/06/1976 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 26 gennaio 2021, nei confronti di Suraj Dumitru, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che il ricorrente deduce un motivo non consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29410/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che il ricorrente deduce un motivo non consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.

Parole chiave

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identificazione credibile testimonianza della vittima momento del reato partecipazione al reato inganno sull'identità pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Considerato che il ricorrente deduce un motivo non consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU SURAJ nato il 08/06/1976 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 26 gennaio 2021, nei confronti di Suraj Dumitru, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che il ricorrente deduce un motivo non consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 maggi