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Ordinanza — n. 29408/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29408/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO FRANCESCO nato a FERRARA il 07/05/1977 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Francesco Turco propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna, in data 7 gennaio 2022, lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 628 e 493-ter cod. pen.; il difensore del ricorrente Avv. Dario Carmine Procentese ha, inoltre, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29408/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 e 493-ter cod. pen.; il difensore del ricorrente Avv. Dario Carmine Procentese ha, inoltre, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., è manifestamente infondato.

Parole chiave

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truffa in materia di credito abuso di carte-chèques usurpazione d'identità messa in circolazione di monete false traente mezzo di pagamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO FRANCESCO nato a FERRARA il 07/05/1977 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco Turco propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna, in data 7 gennaio 2022, lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 628 e 493-ter cod. pen.; il difensore del ricorrente Avv. Dario Carmine Procentese ha, inoltre, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., è manifestamente infondato.

Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale, con motivazione articolata e priva di illogicità (pag. 4), ha correttamente dato seguito al consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento nel caso in cui l'agente indossi una mascherina atteso che la parziale copertura del volto è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile senza che possa rilevare la previsione dell'obbligo di mascherina imposta dalla normativa in tema di contenimento della pandemia da Covid 19 (Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, dep. 2022, Perfetti, Rv. 282517;

Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il