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Ordinanza — n. 29406/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29406/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO nato a DESIO il 04/11/1976 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 23 novembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Monza, emessa in data 01 febbraio 2022, nei confronti di Alessandro Carbone, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si eccepisce l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; il ricorrente si limita a prospettare deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non consente al giudice di legittimità di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112);

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29406/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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esame di cassazione oltraggio alla corte corruzione nell'esecuzione forzata procedure di ricorso censure procedurali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 23 novembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Monza, emessa in data 01 febbraio 2022, nei confronti di Alessandro Carbone, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si eccepisce l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO nato a DESIO il 04/11/1976 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 23 novembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Monza, emessa in data 01 febbraio 2022, nei confronti di Alessandro Carbone, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si eccepisce l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; il ricorrente si limita a prospettare deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non consente al giudice di legittimità di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 magg